trascrivibilità di atto unilaterale traslativo a
favore del Comune
chiedo di conoscere Vostro autorevole parere circa
la legittimità del rifiuto, oppostomi da un Conservatore dei Registri
Immobiliari, di trascrivere mio atto portante dismissione di area al Comune,
senza corrispettivo in danaro, al fine di ottenere concessione edilizia, in
ottemperanza a precedente comunicazione del Comune stesso. Preciso che in atto
ho costituito il solo soggetto cedente.
Il Conservatore così si esprime: "(omissis)...l'atto
unilaterale non sembra possa essere compreso tra i contratti soggetti a
trascrizione ai sensi degli art. 2643, sgg., c.c.
L'art. 922, c.c., recita che uno dei modi
dell'acquisto della proprietà è il contratto che, quando ha per oggetto il
trasferimento o la costituzione di un diritto reale, l'acquisto o la
costituzione di tale diritto ha effetto solo se c'è volontà manifestata dalle
parti, ex art. 1376, c.c.
Sempre a parere di questo ufficio, agli atti
unilaterali che portano trasferimenti di immobili non è applicabile l'art. 1333,
c.c.
Infatti, in questo ultimo caso, sorgerebbe il
problema della determinazione del definitivo momento traslativo, in ragione del
rifiuto che il destinatario del diritto ha la facoltà di esercitare... (omissis)".
Saluto e ringrazio chi vorrà dedicarmi qualche
riflessione in merito.
Not. Alessandro Torroni
Sembra che il tuo atto di
trasferimento in favore del Comune sia il famoso "pagamento traslativo",
a favore del quale si è espressa la maggiornaza della dottrina, tra cui ti
segnalo gli studi di Gazzoni.
Nel suo Manuale di diritto
privato, Edizioni Scientifiche Italiane, III edizione, p. 781, afferma che "Il pagamento traslativo si configura
quando il trasferimento della proprietà avviene solvendi causa, cioè in
adempimento di un obbligo preesistente. Tale obbligo ha ad oggetto un dare...
L'obbligo di dare si risolve dunque nell'obbligo di porre in essere un atto
idoneo a trasferire la proprietà".
Particolarmente interessante
è la sua nota a sentenza "Babbo Natale e l'obbligo di dare" su Riv
not., 6/1991, p. 1414 ss., dove a p. 1418 afferma: "Il trasferimento della
proprietà seguirà poi con il pagamento traslativo (o, in difetto, con la
sentenza ex art. 2932 c.c.), che è atto unilaterale come sono unilaterali gli
atti di adempimento, cosicché non sarà necessario un contratto, né bilaterale,
né unilaterale ex art. 1333 c.c. Un rifiuto, in tal caso, o, tanto meno, una
accettazione, non avrebbero infatti senso alcuno avendo oltre tutto l'accipiens
già manifestato la propria volontà in sede di nascita dell'obbligo di dare".
Inoltre troverai materiale
specifico sulla trascrizione nel volume sulla trascrizione di Gazzoni.
Ricorda al tuo conservatore
l'esistenza dell'art. 1324 c.c. che estende agli atti unilaterali le norme che
regolano i contratti.